Approvate le norme antiterrorismo con il registro dei dati per i passeggeri dei voli aerei: così ha stabilito il Parlamento Europeo di Strasburgo autorizzando il nuovo pacchetto di norme in ambito di sicurezza e antiterrorismo. I dati del codice di prenotazione (Pnr) e il registro sui dati dei viaggiatori rimarranno a disposizione della Polizia e dell’intelligence in ogni Stato dell’Unione Europea per 5 anni.
Perché il Parlamento ha approvato il registro dei dati per i passeggeri
La direttiva sul Pnr è stata approvata durante l’assemblea plenaria con 461 sì, 179 no e 9 astenuti. Il voto, arrivato dopo oltre 4 anni di lavoro sulla revisione delle norme comunitarie, sancisce come la Polizia e i servizi di intelligence potranno usufruire dei dati dei passeggeri con lo scopo di prevenire, accertare, indagare e agire penalmente nei confronti del terrorismo. Questa direttiva sostituisce quella in vigore dal 1995.
La proposta della Commissione Europea è tornata d’attualità dopo gli attentati di Parigi del novembre 2015. Lo scopo del Parlamento Europeo è quello di garantire la sicurezza dei cittadini senza comunque mettere in pericolo i loro diritti e libertà.
L’iter di trasmissione del Pnr e delle informazioni sui passeggeri
Con l’entrata in vigore della direttiva questo sarà l’iter da compiere per acquisire e usufruire delle informazioni sui passeggeri dei voli extra-UE:
1. le compagnie aeree trasferiscono i dati Pnr dei passeggeri allo Stato membro in cui l’aereo atterrerà o dal quale partirà;
2. lo Stato crea una Unità per le informazioni sui passeggeri (Passenger Information Unit, Piu), per ricevere, conservare e valutare i dati così da identificare le persone che richiedono ulteriori esami da parte delle autorità competenti;
3. i dati Pnr vengono trasmessi alle autorità di competenza caso per caso e restano pienamente disponibili per sei mesi, poi vengono conservati in formato mascherato;
4. le Piu scambieranno anche informazioni tra gli Stati, poiché le autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza non avranno accesso diretto ai sistemi dati delle compagnie aeree.
Infine, per i voli intra-UE la direttiva prevede la possibilità, non l’obbligo, per uno Stato membro di applicare l’iter sopra descritto.