La Carta dei Diritti del Passeggero

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Rimborsoalvolo.it nasce per tutelare i diritti del passeggero che ha subito un disservizio causato dalla compagnia aerea. Il team di Rimborsoalvolo.it, formato da una rete di legali specializzati nel diritto europeo dei trasporti, opera per far ottenere il giusto risarcimento al viaggiatore facendone valere i legittimi diritti.

L’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha redatto appositamente la Carta dei diritti del Passeggero che elenca tutti quei diritti che il team di Rimborsoalvolo.it fa valere quotidianamente per i propri assistiti.

Normativa di riferimento per i principali casi di disservizio

Nella suddetta Carta l’ENAC menziona le normative a cui fare riferimento per i casi di disservizio causati dalle compagnie aeree:

  • Regolamento (CE) n. 261/2004del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e di negato imbarco e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91;
  • Decreto legislativo del 27 gennaio 2006, n. 69recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”.

L’Unione Europea prevede diverse forme di tutela in caso di:


Quando si applicano le tutele

Le tutele ai diritti del passeggero si applicano per:

  • voli di linea, charter, low cost in partenza da un aeroporto comunitario;
  • voli di linea, charter, low cost in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, che hanno come destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

Le tutele non vengono applicate per:

  • voli in partenza da un Paese non comunitario operati da compagnie aeree non comunitarie con destinazione un Paese dell’UE. In questo caso le tutele sono però quelle assicurate dalle convenzioni internazionali (quali la Conversione di Montreal del 1999 o la Convenzione di Varsavia del 1929), ove ratificate, dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.


Quando il passeggero ha diritto alle tutele

Il passeggero, per poter usufruire di queste tutele, deve:

  • possedere un biglietto aereo(compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
  • avere una prenotazione confermata;
  • presentarsi all’accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre 45 minuti prima dell’ora di partenza pubblicata.

Le tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

Il passeggero non ha diritto alle tutele quando:

  • viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator);
  • gli viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.


Tutele per imbarco negato

Nel caso si verifichi un caso di overbooking, per prima cosa la compagnia aerea deve verificare se ci sono tra i passeggeri dei volontari che vogliono cedere il loro posto in cambio di benefici che verranno poi concordati. Se non ci sono volontari, i viaggiatori a cui viene negato l’imbarco hanno diritto a ricevere un risarcimento alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa:

  • Voli intracomunitari inferiori o pari a 1500 Km: euro 250;
  • Voli intracomunitari superiori a 1500 Km: euro 400;
  • Voli internazionali inferiori o pari a 1500 Km: euro 250;
  • Voli internazionali tra 1500 e 3000 Km: euro 400;
  • Voli internazionali superiori a 3000 Km: euro 600.

La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione pecuniaria del 50% se al passeggero viene offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi, rispetto al volo originariamente prenotato, rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.

La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi, indipendentemente dall’ammontare del prezzo all’atto dell’acquisto del biglietto.

I passeggeri hanno diritto anche a:

  • rimborsodel prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;

o in alternativa:

  • riprotezioneil prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili.


Assistenza

La compagnia aerea deve fornire un’assistenza ai passeggeri con:

  • pasti e bevande relativamente alla durata dell’attesa;
  • un’adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
  • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  • due chiamate telefoniche gratuite o messaggi via telex, fax o e-mail.

Nota bene: Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori, nonché i bambini non accompagnati, hanno diritto alla precedenza nel ricevere assistenza.

Tutele per la cancellazione del volo

Come per l’imbarco negato, in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto a:

  • rimborsodel prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;

o in alternativa:

  • riprotezioneil prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili.

In caso di cancellazione del volo la compensazione pecuniaria non è dovuta laddove la compagnia aerea dimostri che il disservizio sia stato causato dal verificarsi di circostanze eccezionali al di fuori, pertanto, della propria sfera di controllo e di aver fatto tutto quanto possibile per evitare la cancellazione del volo. La compensazione non è dovuta se il passeggero sia stato informato della cancellazione:

  • con almeno due settimane di preavviso;
  • nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;
  • meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto


Tutela per il ritardo del volo

Nel caso di ritardo prolungato del volo (pari o superiore a 180 minuti) il passeggero ha diritto alla stessa assistenza dovuta in caso di negato imbarco o cancellazione del volo.

Inoltre, se il ritardo è di almeno cinque ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

La Carta dei diritti del Passeggero stilata dall’Enac specifica anche che l’applicazione delle forme di tutela previste nei casi di disservizio non priva i passeggeri della possibilità di avviare eventuali azioni risarcitorie come quelle previste da Rimborsoalvolo.it.

Per scaricare il testo completo della Carta dei diritti del Passeggero clicca qui