Riteniamo preliminarmente opportuno, al fine di offrire una trasparenza assoluta, elencare i termini e le condizioni di contratto del servizio che svolgiamo. Crediamo che rendere i nostri Clienti partecipi di tutte le informazioni utili riguardanti le condizioni di utilizzo del servizio sia una componente essenziale del nostro operato. Tuttavia è importante che i nostri Clienti si impegnino a leggere le indicazioni che seguono in modo da facilitare il nostro operato e fornirci ogni mezzo utile ai fini del raggiungimento dell’obiettivo comune. Pertanto, invitiamo a leggere attentamente le seguenti indicazioni, cosi da sapere quali saranno i rispettivi doveri una volta richiesta la nostra assistenza. La possibilità di far ottenere ai nostri Clienti il giusto rimborso, che sia per voli cancellati, ritardi aerei, casi di overbooking o smarrimento e ritardo nella consegna dei bagagli, è la nostra priorità.

 

Articolo 1. Oggetto del contratto e servizi offerti da www.rimborsoalvolo.it

  1. La presentazione dei servizi forniti sul sito www.rimborsoalvolo.it (o sulle altre pagine a questo collegate) non rappresenta un’offerta vincolante di conclusione di un contratto.
  2. Lo Staff di Rimborso al Volo si occupa di richiedere la puntuale applicazione del Regolamento UE n. 261/04 (o di ogni altro Regolamento e/o normativa sui diritti del passeggero in vigore e applicabile al viaggio aereo oggetto del reclamo), in base al quale e in conformità con le disposizioni ivi contenute, le compagnie aeree potrebbero essere tenute al pagamento di una “compensazione pecuniaria” e/o di un indennizzo in favore del passeggero.
  3. Lo Staff di Rimborso al Volo curerà – per conto del proprio Cliente – la presentazione del reclamo per la richiesta, in via stragiudiziale, alle compagnie aeree della prevista “compensazione pecuniaria”, nonché tutta l’attività ad essa collegata ivi compresa l’eventuale proposizione di una domanda giudiziale nei confronti del vettore tenuto al versamento della predetta compensazione. Tale richiesta non escluderà la possibilità, per il Cliente, di avanzare altre richieste di pagamento nei confronti della compagnia aerea come, ad esempio, la perdita di opportunità e/o altri danni comunque scaturenti dal contratto di trasporto.
  4. Resta inteso che l’attività sopra descritta prestata da Rimborso al Volo per il perseguimento delle somme previste dalla normativa di cui sopra è frutto della volontà del Cliente di richiedere i servizi di soggetto terzo specializzato per la tutela di diritti esercitabili anche individualmente.

 

Articolo 2. Conclusione del contratto

  1. Con l’accettazione dei Termini e Condizioni di contratto e l’invio del Form “RICHIEDI IL RIMBORSO!”, il Cliente presenta a Rimborso al Volo un’offerta vincolante per la conclusione di un contratto di rappresentanza per la presentazione del reclamo (e di tutta l’attività ad esso collegata, ivi compreso l’espletamento della procedura di concilazione e/o l’eventuale proposizione di una domanda giudiziale), al fine di ottenere la compensazione pecuniaria, eventualmente dovuta ai sensi del Regolamento UE n. 261/04 o di ogni altro Regolamento e/o normativa sui diritti del passeggero in vigore e applicabile al viaggio aereo oggetto dello stesso reclamo.
  2. Rimborso al Volo si riserva di accettare l’incarico solo a seguito della verifica della sussistenza dei presupposti contenuti nel Regolamento UE n.261/04 (o di ogni altro Regolamento e/o normativa, nazionale ed internazionale, sui diritti del passeggero in vigore e applicabile al viaggio aereo oggetto del reclamo) e della ricezione della documentazione richiesta per la predisposizione del reclamo. La nostra accettazione verrà esplicitamente comunicata al Cliente tramite e-mail.

 

Articolo 3. Natura dell’attività

  1. Rimborso al Volo, alle luce di quanto indicato nel successivo articolo 4, agisce per interesse economico, il quale verrà soddisfatto per mezzo delle somme liquidate, in fase stragiudiziale, direttamente dalla compagnia aerea o, nel caso di fase giudiziale, dal Giudice ovvero, ancora, in entrambe le fasi, mediante la percentuale del 25% corrisposta dal cliente.

 

Articolo 4. Costi e Pagamento

  1. In tutti i casi in cui, successivamente all’invio della diffida e/o reclamo stragiudiziale e/o azione giudiziaria, si pervenisse al conseguimento della “compensazione pecuniaria” richiesta (o di una parte di essa) e/o di ogni altra diversa somma dovuta a titolo di rimborso e/o risarcimento del danno sulla base della normativa nazionale ed internazionale applicabile, a Rimborso al Volo sarà dovuta da parte del Cliente una somma pari al 25% (venticinque per cento, comprensivo di iva) di quanto ricevuto, a titolo di compenso e di rimborso per le spese sostenuteovvero di quanto liquidato dal Giudice adito, a titolo di sorte, a conclusione del procedimento giudiziale.
  2. Diversamente, nel caso in cui il reclamo e/o l’azione giudiziaria promossa per l’ottenimento delle predette somme risultasse infruttuoso, nessun compenso e/o rimborso spese sarà dovuto dal mandante a RAV S.r.l. per l’attività svolta, facendosi integrale carico quest’ultima di ogni onere e costo.
  3. Nel caso in cui, invece, la compagnia aerea formuli un’offerta inferiore a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, il Cliente sarà previamente contattato e libero di accettare o meno tale offerta, procedendo in un caso alla definizione transattiva della controversia o, nell’altro, alla prosecuzione della domanda in sede giudiziale, fermo quanto indicato al punto 4.1 in ordine alla somma dovuta a Rimborso al Volo.
  4. Nessun interesse può essere richiesto relativamente al periodo compreso tra il pagamento in entrata effettuato dalla compagnia aerea e il pagamento in uscita effettuato da Rimborso al Volo in favore del Cliente.
  5. Resta inteso che, nel caso di cui sopra, laddove Rimborso al Volo riceva il pagamento da parte della compagnia aerea anche della somma spettante al Cliente, la stessa Rimborso al Volo provvederà al saldo in favore del Cliente entro e non oltre 30 giorni lavorativi.
  6. I pagamenti saranno effettuati in EURO e mediate l’utilizzo del bonifico bancario (SEPA).

 

Articolo 5. Doveri e obblighi del passeggero

  1. Con l’accettazione dei Termini e Condizioni di contratto e l’invio del Form “RICHIEDI IL RIMBORSO!”, il Cliente si impegna e obbliga a:
    1. fornirci tutta la documentazione richiesta ai fini di una corretta predisposizione del reclamo;
    2. comunicarci, tempestivamente, eventuali variazioni dei dati già in nostro possesso e relativi al reclamo;
    3. non incaricare terzi soggetti a richiedere la “compensazione pecuniaria” per Suo conto, senza il consenso di Rimborso al Volo;
    4. sottoscrivere la quietanza liberatoria in favore della compagnia aerea per l’ottenimento della “compensazione pecuniaria” richiesta;
    5. autorizzare Rimborso al Volo ad accreditare sul proprio conto corrente la “compensazione pecuniaria” ottenuta dalla compagnia aerea e, successivamente, ad accreditarla sul Suo conto corrente al netto della commissione di cui al precedente art. 4.
  2.  Con l’accettazione dei Termini e Condizioni di contratto e l’invio del Form “RICHIEDI IL RIMBORSO!”, il Cliente acconsente, inoltre, che Rimborso al Volo non accetti buoni viaggio e/o altre prestazioni di pari tenore a titolo di indennizzo e che simili offerte – da parte delle compagnie aeree – saranno considerate come un rifiuto della compensazione pecuniaria dovuta.
  3. Con l’accettazione dei Termini e Condizioni di contratto e l’invio del Form “RICHIEDI IL RIMBORSO!”, il Cliente conferisce incarico in via esclusiva a Rimborso al Volo S.r.l. e, per l’effetto, garantisce che nessuna procedura di reclamo sia stata o sarà affidata in gestione a terzi e che nessuna controversia legale, avente ad oggetto la medesima pretesa, sia in fase di predisposizione o pendente nei confronti della compagnia aerea.
  4. Mentre il presente contratto è in vigore non è possibile trasferire il reclamo ad un’altra entità (ad esempio un avvocato o altra società) e non è possibile avviare alcuna azione legale anche autonomamente. Parimenti, sempre in vigenza del presente contratto, ove contattati direttamente dalla compagnia aerea, non è possibile accettare offerte transattive senza prima informare Rimborso al Volo. Ove si configurassero le sopra indicate ipotesi, sarà posta in essere una violazione del contratto di mandato e, in ogni caso, sarà richiesta una somma pari ad Euro 100,00 (cento/00) a titolo di commissioni e rimborso delle spese sostenute.
  5. Ulteriormente, ove il Cliente, successivamente all’iscrizione a ruolo della causa dinanzi all’Ufficio Giudiziario competente (con conseguente versamento da parte di Rimborso al Volo S.r.l. del contributo unificato di Euro 43,00 e/o Euro 98,00 e dell’eventuale marca da bollo da Euro 27,00 a seconda del valore della domanda), decidesse di non voler più procedere nei confronti della compagnia aerea ovvero si determinasse a recedere dal presente contratto, sarà tenuto a corrispondere in favore della stessa Rimborso al Volo S.r.l. una somma forfettaria pari ad Euro 100,00 (cento/00) a titolo di commissioni e rimborso delle spese vive sostenute.

 

Articolo 6. Doveri e obblighi di Rimborso al Volo

  1. Rimborso al Volo, previa formale accettazione dell’incarico ai sensi del precedente art. 2.2, si impegna e obbliga a:
    1. verificare la sussistenza dei presupposti per la presentazione del reclamo ai sensi del Regolamento UE n. 261/04 (o di ogni altro Regolamento e/o normativa, nazionale ed internazionale, sui diritti del passeggero in vigore e applicabile al viaggio aereo oggetto del reclamo);
    2. inoltrare, per conto e nell’interesse del Cliente, la richiesta di “compensazione pecuniaria” e tutta la documentazione necessaria;
    3. anticipare tutte le spese di gestione del reclamo;
    4. gestire la pratica di reclamo sino a conclusione, ivi inclusa la fase esecutiva, e le comunicazioni con la compagnia aerea;
    5. accreditare sul conto corrente del Cliente la “compensazione pecuniaria” ottenuta dalla compagnia aerea al netto della commissione di cui all’art. 4.1;
    6. non richiedere al Cliente alcun compenso, commissione o rimborso spese in caso di reclamo infruttuoso;
    7. farsi carico integrale di ogni onere e costo in caso di sentenza negativa, tenendo indenne il Cliente nei confronti della compagnia aerea.

Articolo 7. Nomina di un avvocato

  1. Nel caso in cui l’attività stragiudiziale posta in essere (reclamo iniziale) non risulti sufficiente per l’ottenimento della “compensazione pecuniaria”, Rimborso al Volo potrà nominare un proprio avvocatofiduciario al fine di recuperare, anche giudizialmente, quanto dovuto al Cliente a titolo di “compensazione pecuniaria”.
  2.  In caso di azione giudiziaria (nei confronti del vettore tenuto al versamento della “compensazione pecuniaria”), Rimborso al Volo concluderà – sempre per conto del Cliente e ai sensi degli articoli 317 del codice di procedura civile e 1387 del codice civile – un contratto di mandato direttamente con un proprio legale di fiducia. Di tale circostanza verrà data espressa e specifica comunicazione al Cliente.
  3.  In tutti i casi di nomina di un avvocato, Rimborso al Volo sosterrà i costi necessari (ivi inclusi quelli per l’instaurazione del giudizio) e pagherà le competenze del legale nominato, che resteranno a carico di Rimborso al Volo anche nel caso in cui le azioni legali risultassero infruttuose, anche con riferimento all’eventuale condanna al pagamento delle spese della controparte.
  4. Nel caso in cui, a fronte di una sentenza di accoglimento in primo grado, la controparte soccombente notifichi un atto di appello avverso tale pronuncia, Rimborso al Volo si riserva di valutare la difesa anche nel secondo grado di giudizio, restando espressamente inteso però che, laddove il Giudice di appello dovesse riformare, anche solo parzialmente, la prima statuizione (quella positiva), con condanna alla restituzione delle somme, sarà il Cliente stesso a dover restituire integralmente le somme incassate in forza della sentenza riformata, essendo invece onere di Rimborso al Volo farsi carico dell’eventuale restituzione di quanto incassato e liquidato a titolo di spese legali in entrambi i gradi di giudizio.

 

Articolo 8. Diritti e facoltà del passeggero in ordine al modulo di assegnazione e/o cessione del credito (opzione denominata Rimborso Express). 

  1. Rimborso al Volo, previa approfondita analisi della fattispecie descritta dal passeggero e della documentazione dallo stesso allegata, può a propria discrezione offrire al Cliente l’adesione alla formula denominata Rimborso Express, come sotto meglio descritta.
  2. Con l’adesione alla formula Rimborso Express, il Cliente riceve il proprio rimborso immediatamente anziché attendere i tempi processuali per l’ottenimento del rimborso spettante ai sensi della normativa citata all’art. 1.
  3. Con la sottoscrizione del modulo di assegnazione e/o cessione del credito, il Cliente, a fronte della cessione a Rimborso al Volo della piena ed esclusiva titolarità del proprio diritto al reclamo, accetta di ricevere il 75% dell’importo previsto dal citato Regolamento UE n. 261/04o di ogni altro Regolamento e/o normativa sui diritti del passeggero in vigore e applicabile al viaggio aereo oggetto dello stesso reclamo.
  4. Al contempo, Rimborso al Volo, successivamente alla sottoscrizione del suddetto modulo, si impegna a corrispondere al Cliente il 75% dell’importo previsto entro 3 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della documentazione completa relativa al reclamo, come meglio indicata nella mail di accettazione del reclamo stesso.
  5. Con la sottoscrizione, il Cliente garantisce di essere autorizzato e di avere la capacità giuridica per firmare il modulo di assegnazione e/o la cessione di credito in nome proprio e – ove applicabile – dei propri compagni di viaggio minorenni.
  6. Dopo la firma del suddetto modulo, il Cliente non può trasferire il reclamo a nessuna terza parte in quanto il titolo legale relativo al reclamo è già stato attribuito a Rimborso al Volo. Con la sottoscrizione della cessione di credito il Cliente è edotto di aver trasferito il credito a Rimborso al Volo e, conseguentemente, di non potersi affidare ad altre parti terze.
  7. Se dovesse sussistere un precedente accordo o una precedente assegnazione stipulata con parti terze, la stessa deve essere annullata prima della firma del modulo di assegnazione.
  8. Qualora il Cliente dovesse ricevere qualunque tipo di pagamento diretto o risarcimento da parte della compagnia aerea in relazione al reclamo oggetto dell’accordo siglato, il Cliente è obbligato a darne notizia a Rimborso al Volo senza ritardo. Siffatto pagamento deve essere considerato alla stregua di un risarcimento e, per l’effetto, Rimborso al Volo ha diritto a riscuotere la propria commissione, nel caso una azione legale sia stata iniziata da Rimborso al Volo prima che Cliente ricevesse il pagamento da parte della compagnia aerea. Onde fugare ogni dubbio, resta inteso che detto risarcimento non comprende pagamenti o rimborsi di onorari di avvocati, spese di consulenza legale, spese processuali, spese di riscossione, interessi o simili, in quanto spettanti esclusivamente a Rimborso al Volo.
  9. In seguito alla sottoscrizione del modulo di assegnazione o e al fine esclusivo di permettere a Rimborso al Volo di ottenere il migliore risultato possibile, il Cliente è tenuto a cessare ogni eventuale negoziazione con la Compagnia Aerea interessata e a indirizzare eventuali comunicazioni ricevute dalla medesima direttamente a Rimborso al Volo.

 

Articolo 9. Durata e risoluzione del contratto

  1. Il presente contratto si intenderà concluso dopo che, accolta la richiesta di indennizzo da parte della compagnia aerea, il Cliente avrà percepito il pagamento ai sensi del precedente art. 3, ovvero quando Le comunicheremo:
    1. la mancanza dei presupposti richiesti dal Regolamento UE n. 261/04 (o di ogni altro Regolamento e/o normativa, nazionale ed internazionale, sui diritti del passeggero in vigore e applicabile al viaggio aereo del Cliente) per la presentazione del reclamo;
    2. la probabile infruttuosità di ulteriori azioni stragiudiziali ed eventuali azioni giudiziali (ai sensi del precedente art. 5, a seguito del rifiuto della compagnia aerea di liquidare la chiesta “compensazione pecuniaria”).
    3. Il presente contratto, inoltre, potrà essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti con effetto immediato, previa comunicazione scritta.

 

Articolo 10. Diritto di recesso del consumatore

  1. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, avrà diritto di recedere dal presente contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di quattordici giorni decorrenti dall’accettazione dei presenti Termini e Condizioni di contratto e dall’invio del Form “RICHIEDI IL RIMBORSO!” e dalla successiva accettazione comunicata da Rimborso al Volo di cui all’art. 2.2.
  2. Il diritto di recesso può essere esercitato con l’invio, entro il suddetto termine, di una comunicazione con le seguenti modalità: – raccomandata a/r indirizzata a Rimborso al Volo, con sede in Roma (00198) in Via Ombrone 12/C o via e-mail indirizzata a info@rimborsoalvolo.it.

 

Articolo 11. Privacy

  1. Rimborso al Volo r.l. tratta i dati personali conformemente alle disposizioni di legge ed al solo scopo di dare seguito alle obbligazioni derivanti dal contratto.
  2. Tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali, alle finalità, modalità nonché diritti spettanti all’interessato sono riportate nell’Informativa al trattamento dei dati personali sottoposta all’attenzione del Cliente con autonoma e separata raccolta del consenso.

 

Articolo 12. Legge applicabile e foro competente

  1. Al presente contratto si applica la legge Italiana.
  2. Per ogni controversia relativa al presente contratto, il Foro esclusivamente competente (con espressa esclusione di qualsiasi altro eventualmente configurabile) è quello del Tribunale di Roma, salva la facoltà di Rimborso al Volo di adirne ogni altro eventualmente competente ai sensi di legge.
  3. Nel caso di contratto concluso con un consumatore, il Foro competente sarà quello individuato dall’art. 66 bis del Decreto Legislativo n. 206 del 2005.

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SE HAI APERTO UNA PRATICA PRIMA DEL 1° GIUGNO 2024, FAI RIFERIMENTO A QUESTI TERMINI E CONDIZIONI:

Termini e condizioni – validi fino al 31 maggio 2024